Nel panorama giuridico italiano il tema del cognome dei figli ha vissuto una vera e propria evoluzione: non si tratta più solo di una questione formale, ma di identità, di parità tra i genitori, di rispetto del legame familiare.
Il diritto all’attribuzione del cognome – paterno, materno o doppio – tocca delicati aspetti legali, anagrafici e sociali.
Con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 131/2022, è stato sancito che l’automatismo dell’attribuzione del solo cognome paterno è illegittimo, aprendo a nuove possibilità per la scelta del cognome: doppio o esclusivamente materno.
In questo articolo affronteremo tutto ciò che c’è da sapere sull’aggiunta e sull’attribuzione del cognome della madre: l’evoluzione nromativa, quando è possibile e come si procede.
Il punto di partenza normativo e giurisprudenziale
Il vecchio regime di prevalenza del cognome paterno e la prima apertura della Corte costituzionale del 2016
Fino a non molto tempo fa, l’art. 262 c.c. prevedeva che, nei casi in cui i genitori riconoscevano il figlio contemporaneamente, questi assumeva automaticamente il cognome del padre. Il cognome della madre non poteva essere aggiunto né sostituire quello paterno. Questo regime è stato considerato discriminatorio e lesivo dell’identità del figlio.
La Corte costituzionale già nel 2006 (C. Cost. n. 61/2006) aveva ritenuto opportuna un’inversione di rotta. Successivamente, con sentenza 286/2016 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle norme che non riconoscevano ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno.
La svolta della Corte costituzionale n. 131/2022: il doppio cognome come regola
Con la sentenza n. 131 del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (art. 262, primo comma, c.c.) nella parte in cui prevede che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, salvo diverso accordo dei genitori rispetto alla trasmissione del cognome di uno solo di essi.
Secondo la Corte:
– l’automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell’invisibilità della madre;
– l’automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, retaggio della anacronistica concezione patriarcale della famiglia, anche alla luce della riforma del diritto di famiglia;
– il cognome collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis, e perciò va utilizzato in modo coerente con il principio di eguaglianza e pari dignità dei genitori;
– Pertanto, il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo.
Il caso che ha portato alla pronuncia della Corte costituzionale
Due le ordinanze di remissione al Giudice delle leggi: la prima proveniva dal giudizio incardinato dal Pubblico Ministero per la rettificazione di un atto di nascita da quale risultava che i genitori avessero attribuito alla figlia solo il cognome materno; la seconda dal reclamo proposto da due coniugi contro il diniego dell’Ufficiale di stato civile rispetto alla registrazione dell’atto di nascita del loro terzogenito con il solo cognome della madre – così da parificarlo alle due sorelle, che riportavano solo il suo cognome.
Cosa è cambiato dalla sentenza 131/2022 della Corte costituzionale?
Dal 1° giugno 2022, dunque, è possibile attribuire:
- il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine scelto; oppure
- con accordo dei genitori, solo il cognome di uno di essi
Note sulla normativa attuativa: le criticità sollevate dalla Corte costituzionale 131/2022
Al netto della declaratoria di illegittimità delle norme sopra richiamate, la Corte esorta il Legislatore:
– ad emanare una legge specifica che disciplini tutti i casi e limiti eventuali effetti moltiplicativi (ad es. trasmissione generazioni successive);
– tutelare attraverso una normativa specifica l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di eventuali fratelli o sorelle, in sfregio al diritto all’identità familiare.
Quando è possibile aggiungere il cognome della madre: i casi pratici
Figli nati dopo la sentenza e riconoscimento contemporaneo
Se la nascita del figlio (o la dichiarazione di riconoscimento) è avvenuta dopo il 1° giugno 2022, i genitori possono concordare di attribuire:
– il cognome di madre e padre (es. “Rossi Bianchi” o “Bianchi Rossi” secondo l’ordine scelto); oppure
– solo il cognome della madre, oppure solo quello del padre.
In questi casi l’atto di nascita viene trascritto con la forma scelta e l’anagrafe deve accettare la volontà dei genitori.
Figli nati prima della sentenza: possibilità di modifica?
Per i figli già iscritti prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale, è possibile richiedere l’aggiunta o modifica del cognome soltanto in presenza di motivi qualificati (ad esempio riconoscimento, filiazione, procedura di adozione, specifica domanda al Comune) e previo accordo tra esercenti la responsabilità genitoriale nelle forme dettate dalla procedura ex art. 89 DPR 396/2000.
Ordine dei cognomi e accordo genitori
Quando si attribuiscono i cognomi di entrambi i genitori è fondamentale l’accordo sull’ordine (cioè, prima della madre e poi del padre, o viceversa). Se i genitori non raggiungono un’intesa rispetto all’attribuzione dei cognomi o all’ordine in cui questi debbano apparire, lo strumento per dirimere il contrasto è il ricorso al Tribunale ex artt. 316 co. 2 e 3 c.c., 337ter, quater e octies c.c.
Procedura operativa: passo dopo passo
In sede di dichiarazione di nascita o riconoscimento
1) All’atto della dichiarazione di nascita presso l’ufficio di stato civile del Comune, i genitori indicano l’attribuzione del cognome: possono optare per il solo cognome della madre, del padre o per entrambi (nell’ordine deliberato).
2) Il funzionario dell’anagrafe verifica che il riconoscimento sia stato effettuato da entrambi i genitori (se richiesto) o che vi sia consenso scritto dei genitori.
3) L’atto viene redatto con il cognome così scelto e trasmesso agli archivi.
Dopo l’iscrizione: modifica del cognome
Se si vuole modificare il cognome (aggiungere quello della madre o passare da singolo a doppio cognome), occorre:
– Proporre istanza motivata alla Prefettura competente, la quale potrà rigettare la domanda, richiedere integrazioni, oppure autorizzarla;
– In caso di autorizzazione, il Prefetto ordinerà la affissione del c.d. sunto della domanda in Comune ovvero presso l’ufficio consolare, per permettere a eventuali controinteressati di presentare opposizione;
– Gli Uffici competenti, dopo 30 giorni rilasceranno un verbale di affissione;
– L’ufficio competente invierà infine una relazione al Prefetto ai fini dell’emissione del decreto definitivo di autorizzazione, che andrà poi nuovamente trasmesso agli Uffici dello stato civile dei comuni di residenza, o nei quali è trascritto l’atto di nascita ed eventualmente di matrimonio.
Criticità pratiche e amministrative della modifica del cognome
– La presenza di due cognomi può complicare moduli, banche dati, sistemi informatici che non sempre prevedono campi estesi; alcune amministrazioni potrebbero richiedere tempi più lunghi per l’aggiornamento dei dati.
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