In Italia, dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022, il figlio riconosciuto da entrambi i genitori assume automaticamente il cognome di entrambi, salvo diverso accordo.
Ne abbiamo qui: Il doppio cognome: quando il nome di un figlio racconta la storia di entrambi i genitori
Approfondiamo ora cosa accade in caso di disaccordo trai genitori rispetto l’attribuzione del doppio cognome ad un minore nato prima della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Il caso:
Una madre ricorre al tribunale allo scopo di vedere aggiunto il proprio cognome a quello del figlio, nato in costanza di matrimonio nel 2015. Il minore aveva quindi assunto il cognome del padre, in conformità con la normativa ante Corte cost. 131/2022. I coniugi avevano poi sciolto il matrimonio, e la donna intendeva attribuire al minore anche il proprio cognome – tra l’altro di significativa valenza storico-letteraria.
Il Prefetto aveva rigettato la domanda della donna, in quanto l’istanza per la modifica del cognome avrebbe dovuto essere corredata dal consenso anche del padre, il quale, tuttavia, si opponeva fermamente alla richiesta.
Dopo una prima pronuncia del Tribunale di rigetto, la Corte di Appello accoglieva la domanda della donna, scaturendone l’incardinarsi del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. Civ., ord. 30.3.2025 n. 8369
Trattandosi di minore, la modifica del cognome per l’aggiunta di quello materno deve avvenire con il consenso di entrambi.
Quando i genitori non si accordano né sull’attribuzione del cognome della madre, né sull’ordine dei cognomi, o sul fatto di adottare un doppio cognome, è necessario l’intervento giudiziale.
n.b. è espressamente esclusa la surrogabilità in via giudiziaria della attribuzione al figlio di un solo cognome.
La conferma della competenza del giudice ordinario in caso di mancato accordo tra i genitori
La Corte non accoglie il motivo di cassazione avanzato dal ricorrente, il quale lamentava il difetto di competenza del giudice ordinario. Riteneva, infatti, che il rigetto opposto dal Prefetto avrebbe dovuto essere stato impugnato in via esclusivamente amministrativa dalla ex moglie.
Il Giudice di legittimità, richiamando la Corte cost. 131/2022, rimarca la competenza del Giudice ordinario ai sensi degli artt. 316 e 337ter c.c., affinché questi apprezzi l’effettivo interesse del minore alla presentazione della domanda.
Il giudice ordinario non può ordinare all’Ufficiale di stato civile la modifica del cognome, ma può autorizzare l’istanza a richiederlo in assenza di consenso dell’altro genitore.
Tuttavia, la Corte ritiene errata la sentenza della Corte d’Appello con cui ordinava all’Ufficiale di stato civile di iscrivere nei registri dell’anagrafe il minore con il cognome di entrambi i genitori.
La procedura corretta è quella di cui all’art. 89 DPR 396/2000. La Corte autorizza quindi la donna a rivolgere la domanda al Prefetto anche in assenza del consenso del padre del bambino.
Qual è la procedura da seguire per la modifica / aggiunta del cognome
Se si vuole modificare il cognome (aggiungere quello della madre o passare da singolo a doppio cognome), occorre:
1) Proporre istanza motivata alla Prefettura competente, la quale potrà rigettare la domanda, richiedere integrazioni, oppure autorizzarla;
2) In caso di autorizzazione, il Prefetto ordinerà la affissione del c.d. sunto della domanda in Comune ovvero presso l’ufficio consolare, per permettere a eventuali controinteressati di presentare opposizione;
3) Gli Uffici competenti, dopo 30 giorni rilasceranno un verbale di affissione;
4) L’ufficio competente invierà infine una relazione al Prefetto ai fini dell’emissione del decreto definitivo di autorizzazione, che andrà poi nuovamente trasmesso agli Uffici dello stato civile dei comuni di residenza, o nei quali è trascritto l’atto di nascita ed eventualmente di matrimonio.
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