I reati legati alla PMA (Legge n. 40/2004): profili pratici

La normativa in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA), disciplinata dalla Legge n. 40 del 19 febbraio 2004, rappresenta un pilastro fondamentale del diritto riproduttivo in Italia.

L’articolo 12 L. 40/2004 (rubricato «Divieti generali e sanzioni») introduce alcune fattispecie sanzionate penalmente o amministrativamente, aventi un impatto rilevante tanto per i professionisti sanitari quanto per i privati richiedenti.

In questa sede offriamo un approfondimento tecnico sui reati e sulle relative sanzioni, illustrandone i presupposti, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, le implicazioni pratiche e i rischi legali connessi.

Il legislatore ha inteso, mediante la Legge n. 40/2004, contemperare il diritto alla procreazione con tutela della dignità umana, dell’embrione e della madre, in un’ottica etica-giuridica.

Tra i principi fondamentali si segnala:

1) la gratuità della donazione dei gameti e degli embrioni, evitando che diventino oggetto di commercio;

2) la tutela del ruolo della donna gestante, evitando che la gestazione venga trasformata in oggetto contrattuale, specialmente se sfruttando la vulnerabilità della gestante che versi in condizioni sociali ed economiche disagiate;

3) la prevenzione del turismo procreativo e di pratiche che aggirano il divieto mediante operazioni svolte all’estero. In tal senso la recente modifica normativa intervenuta con la Legge n. 169/2024 ha previsto che «se i fatti … con riferimento alla maternità surrogata sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».

L’insieme di tali principi evidenzia che non si tratta soltanto di una questione tecnica o formale, ma di un assetto normativo che tutela valori costituzionalmente rilevanti: dignità della persona, pari dignità tra generi, protezione del concepito.

L’art. 12, comma 6, della Legge n. 40/2004 così recita: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».
In altri termini, la norma incrimina pratiche quali:

– la commercializzazione di gameti (in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione) o embrioni;

– la gestazione per altri (nota anche come surrogazione di maternità) qualora vi sia una realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione.

La norma non limita la sua portata alla sola coppia richiedente: «chiunque, in qualsiasi forma» realizzi, organizzi o pubblicizzi le condotte vietate è punito.

Ciò significa che possono essere coinvolti, a titolo esemplificativo: medici, strutture sanitarie, intermediari, soggetti che mettono in contatto le parti, promotori di accordi di gestazione per altri, nonché le coppie stesse che ne usufruiscono (se la condotta rientra nei termini della norma). Inoltre, la sanzione accessoria nei confronti dei professionisti sanitari condannati è prevista: ad esempio la sospensione dall’esercizio della professione per uno o più anni.

Come già accennato, la Legge 169/2024 ha chiarito che la fattispecie di surrogazione di maternità è punibile anche quando commessa all’estero da cittadini italiani. Tale modifica interviene sul comma 6 dell’art. 12 della Legge n. 40/2004.

Ed invero, essendo la GPA – gratuita ed onerosa – vietata nel nostro ordinamento, molte coppie sono costrette a ricorrevi oltre i confini nazionali. Il reato, pertanto, si consuma prettamente all’estero.

Pertanto, le coppie che hanno chiesto la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero di un bambino nato da maternità surrogata dal 24.12.2024 – data di entrata in vigore della legge – affrontano il rischio di incorrere in una sanzione penale sensibilmente incisiva.

Le coppie o i soggetti che intendono accedere a tecniche di PMA devono essere consapevoli che:

– intraprendere un percorso che preveda la gestazione per altri (surrogata) in Italia è vietato e sanzionato penalmente;

– recarsi all’estero per aggirare il divieto (cd. turismo procreativo) può comportare rischi di perseguibilità in Italia, se cittadini italiani, ex legge 169/2024;

– il ricorso a gameti o embrioni a pagamento – o dietro compenso – può integrare la commercializzazione vietata dalla legge;

– ogni contratto o accordo privato che contempli la surrogazione o la commercializzazione di gameti deve essere attentamente valutato: la forma contrattuale non esclude l’illiceità della condotta.

Medici, cliniche, centri di PMA e operatori del settore devono considerare rischi specifici:

– la condanna per la fattispecie dell’art. 12, comma 6 comporta, oltre alla pena detentiva e alla multa, la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio della professione (comma 9) e la sospensione o revoca dell’autorizzazione della struttura (comma 10).

– è essenziale predisporre procedure interne di compliance legale che evitino il rischio di creare accordi di surrogazione o commercializzazione di gameti/embrioni.

– Occorre aggiornarsi alle modifiche normative e giurisprudenziali, anche per quanto concerne la territorialità della disciplina.

– Un professionista che collabora con coppie che intendono recarsi all’estero per surrogazione o gameti deve valutare l’idoneità del servizio, la responsabilità civile e penale, e fornire adeguata informazione al cliente.

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