Abbiamo analizzato il reato di diffamazione online e le sue forme di manifestazione QUI
Oggi parliamo del delicato tema della quantificazione del danno da diffamazione, operazione tutt’altro che semplice, né meramente matematica.
In questo articolo ti spieghiamo cosa occorre sapere sul risarcimento del danno da diffamazione, quali criteri concorrono nella sua valutazione e come orientarsi nella quantificazione.
Il risarcimento del danno: le due alternative modalità di richiesta
La persona diffamata potrà richiedere il risarcimento del danno in due modi:
– agendo in sede civile, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. In tal caso l’offeso sarà gravato dell’onere di provare la sussistenza di una condotta illecita nei suoi confronti, del danno che ne è derivato e del nesso causale tra il fatto illecito e il pregiudizio subito.
– in sede penale, esercitando l’azione per il risarcimento del danno mediante costituzione di parte civile. Sarà il giudice penale a liquidare l’importo una volta accertata la sussistenza del reato.
Le componenti del danno risarcibile da diffamazione: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale
Che si decida di procedere nell’uno o nell’altro modo, la persona offesa potrà richiedere:
– il risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalla perdita economica concreta subita dalla vittima (es. perdita di clienti, contratti o reddito riconducibili causalmente alla diffamazione) ovvero dal lucro cessante (mancato guadagno).
– il risarcimento del danno non patrimoniale (morale, esistenziale, immagine), inteso quale sofferenza interiore, turbamento, compromissione delle relazioni e della reputazione.
La valutazione dell’importo da liquidarsi può essere anche rimessa in via equitativa al giudice; egli, in questo caso, deciderà sulla base dei principi informatori della materia, dei criteri di giustizia sostanziale e convenienza al caso concreto.
Quali sono i criteri giurisprudenziali utilizzati per la quantificazione del danno da diffamazione?
Le Tabelle Milanesi rappresentano un prezioso strumento per il giudice nella valutazione dell’importo da liquidare a titolo di risarcimento.
Ecco i alcuni tra i parametri più utilizzati a tal scopo:
– notorietà del diffamante;
– carica o ruolo del diffamato;
– modalità della condotta diffamatoria (es. se l’offesa incide sulla sfera personale e/o professionale della persona coinvolta, se viola i principi di verità, continenza e pertinenza dell’informazione, se presenta contenuti specifici oppure generici, se impiega espressioni offensive, denigratorie o atte a sminuire la dignità altrui, con eventuale ricorso a linguaggio volgare, e se la condotta può integrare anche un rilievo di natura penale);
– eventuale reiterazione delle condotte;
– se si tratta di diffamazione a mezzo stampa, la collocazione dell’articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dell’articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica;
– il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione;
– la risonanza mediatica, permanenza dell’offesa;
– la natura ed entità delle conseguenze per il diffamato, eventualmente se si tratta di reputazione già compromessa, scarsa riconoscibilità del diffamato.
Le cinque tipologie di danno da diffamazione previste nelle Tabelle Milanesi del 2024
Sulla base dei criteri anzidetti, sono state individuate cinque tipologie di danno, ad ognuna delle quali è stata attribuita una forbice di importo in relazione alla gravità della condotta:
– diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile compreso tra € 1.175,00 e € 11.750,00;
– diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile compreso tra € 11.750,00 e € 23.498,00;
– diffamazioni di media gravità: danno liquidabile compreso tra € 23.498,00 e € 35.247,00;
– diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile compreso tra € 35.247,00 e € 58.745,00;
– diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile superiore ad € 58.745,00.
Ogni situazione rappresenta un caso a sé. L’importanza di affidarsi a un esperto in diffamazione
Prima della liquidazione del danno occorre accertare il fatto illecito. Pertanto, è fondamentale conservare le prove (screenshot, link, testimonianze), documentare la diffusione e raccogliere elementi sul danno subito.
Ogni caso è differente: la quantificazione del danno richiede un’analisi personalizzata e assistenza specifica.
La quantificazione del danno da diffamazione è un passaggio cruciale e delicato. Con la nostra attività dedicata alla tutela dell’onore, alla reputazione su internet e alla diffamazione online, Right4me offre un approccio personalizzato: analizziamo la condotta, quantifichiamo l’impatto e aiutiamo a scegliere la strategia migliore.
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