Il punto di partenza: qual è il problema giuridico
L’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 12 marzo 2026 ha rimesso alla Corte costituzionale una questione molto netta: se sia legittimo escludere le coppie unite civilmente residenti in Italia dalla possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale e di chiedere il decreto di idoneità previsto dall’art. 29-bis della legge n. 184/1983.
Il nodo nasce dal rinvio che l’art. 29-bis fa all’art. 6 della stessa legge, disposizione costruita sul modello della coppia coniugata. Parallelamente, la legge sulle unioni civili stabilisce sì una generale equiparazione tra matrimonio e unione civile, ma esclude espressamente da tale automatismo le disposizioni della legge n. 184/1983, “restando fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
In concreto, questo significa che oggi la coppia unita civilmente non può presentare una domanda congiunta di adozione internazionale come coppia, mentre la coppia sposata sì.
Perché la questione è così rilevante
La rilevanza non è solo simbolica. È pratica, immediata e incide su tre piani:
1) Il piano dell’uguaglianza
Secondo il Tribunale di Venezia, il divieto produce una disparità di trattamento irragionevole e discriminatoria, fondata sullo status giuridico della coppia e, sostanzialmente, anche sull’orientamento sessuale, con possibile contrasto con gli artt. 2, 3 e 117 Cost. e con gli artt. 8 e 14 CEDU.
2) Il piano della tutela del minore
L’esclusione riduce la platea degli aspiranti adottanti e, dunque, restringe le possibilità di inserimento del minore in un ambiente familiare stabile e armonioso. Il Tribunale valorizza proprio questo profilo, collegandolo al superiore interesse del minore.
3) Il piano della coerenza del sistema
La normativa, così com’è, spinge verso percorsi indiretti ed elusivi: le coppie unite civilmente vengono di fatto costrette a sciogliere formalmente l’unione per tentare l’accesso all’adozione come persona singola, con effetti distorsivi e vuoti di tutela.
Il contesto normativo: perché oggi l’accesso è precluso
La disciplina italiana dell’adozione piena continua a essere costruita, per l’adozione legittimante, sul requisito della coppia coniugata. L’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016, pur estendendo alle unioni civili molte norme riferite al matrimonio, esclude espressamente tale estensione alle disposizioni della legge n. 184/1983.
Questo assetto è stato per anni uno dei cardini del sistema: la stessa Corte costituzionale, in passato, ha più volte rimesso al legislatore la scelta di ampliare gli accessi alla genitorialità o di costruire tutele più forti per le famiglie omogenitoriali.
Tuttavia, il quadro è cambiato progressivamente per effetto della giurisprudenza.
Il precedente decisivo: la sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale
Un passaggio fondamentale è arrivato con la sentenza n. 33 del 2025, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983 nella parte in cui non includeva le persone singole residenti in Italia tra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale e chiedere al tribunale per i minorenni la dichiarazione di idoneità.
La Corte ha affermato, in sintesi, che:
- l’esclusione assoluta della persona singola dall’adozione internazionale comportava un sacrificio non proporzionato dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità;
- allo Stato di accoglienza spetta regolare l’idoneità dell’aspirante adottante, mentre l’abbinamento con il minore è poi di competenza dello Stato d’origine;
- un divieto assoluto non era necessario né proporzionato rispetto agli interessi costituzionali in gioco.
Il Tribunale di Venezia prende espressamente le mosse da questa sentenza e ne estende la logica: se l’ordinamento non può escludere aprioristicamente la persona singola dall’accesso alla procedura, a maggior ragione – secondo la prospettazione del giudice rimettente – va verificata la ragionevolezza dell’esclusione della coppia unita civilmente, specie quando vi sia già stata una positiva istruttoria sulla concreta idoneità dei ricorrenti.
La tesi del Tribunale di Venezia
L’ordinanza sviluppa una linea argomentativa molto chiara.
Non basta dire: “la legge oggi non lo prevede”
Il Tribunale non si limita a registrare il dato normativo, ma si interroga sulla sua tenuta costituzionale. Il punto non è se l’art. 29-bis, letto insieme all’art. 6, oggi consenta o no la domanda della coppia unita civilmente: il punto è se quel divieto sia ancora giustificabile alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.
Il divieto produce una discriminazione
Secondo il giudice veneziano, la disciplina genera una disparità rispetto alle coppie sposate e una discriminazione che, nel contesto reale, si intreccia con l’orientamento sessuale della coppia.
Il sistema incentiva percorsi artificiosi
La normativa, lungi dal tutelare il minore, finisce per incoraggiare percorsi “farraginosi e lesivi”, come il formale scioglimento dell’unione civile per permettere a uno dei partner di presentarsi come single.
L’interesse del minore è centrale
Il giudice rimettente afferma che l’esclusione ostacola il diritto del minore a trovare accoglienza in un contesto familiare stabile e armonioso, e che proprio questo interesse depone contro una barriera aprioristica all’accesso.
Lo stato dell’arte: quali strumenti esistono oggi per le coppie same-sex
La rimessione di Venezia va letta dentro un sistema oggi frammentato.
Adozione in casi particolari
La giurisprudenza ha da tempo utilizzato l’art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184/1983 come strumento di tutela del rapporto tra minore e genitore sociale, anche in contesti omogenitoriali. La Cassazione a Sezioni Unite ha espressamente indicato l’adozione in casi particolari come strumento idoneo a conferire rilievo al rapporto genitoriale di fatto. La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto questa via come forma di tutela già praticata dalla giurisprudenza.
Inoltre, con la sentenza n. 79/2022, la Corte costituzionale ha eliminato il limite che impediva la creazione di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante, rafforzando molto gli effetti di questo istituto.
Riconoscimento di provvedimenti esteri
La Cassazione ha anche ammesso il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione rese in favore di coppie omogenitoriali, quando non vi sia ostacolo di ordine pubblico e sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione.
Il limite della maternità surrogata
Resta fermo, invece, il divieto molto rigoroso in materia di gestazione per altri. La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il riconoscimento del provvedimento straniero che accerti il rapporto di filiazione con il genitore d’intenzione trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, qualificato come principio di ordine pubblico. Sul piano legislativo, dal 2024 il reato di surrogazione di maternità è espressamente punibile anche se commesso all’estero dal cittadino italiano.
Quali potrebbero essere gli effetti di una decisione favorevole della Consulta
Se la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione, l’effetto più probabile sarebbe l’apertura della procedura di idoneità all’adozione internazionale anche alle coppie unite civilmente residenti in Italia, attraverso una pronuncia additiva analoga, per struttura, a quella resa nel 2025 per le persone singole.
Le conseguenze pratiche sarebbero rilevanti:
– cesserebbe la necessità di percorsi artificiosi di “de-coppiazione” formale;
– la coppia potrebbe essere valutata nella sua realtà familiare effettiva;
– il minore potrebbe accedere sin dall’origine a una tutela piena e non mediata da strumenti successivi o surrogatori;
– si ridurrebbe il divario tra assetto familiare reale e riconoscimento giuridico.
Cosa emerge dal caso concreto veneziano
L’ordinanza segnala un dato particolarmente importante: nel caso specifico il Tribunale ha già accertato in concreto l’idoneità dei ricorrenti, rendendo la questione non teorica ma decisiva ai fini della decisione.
Questo passaggio rafforza molto la rimessione, perché mostra che il problema non è l’astratta inidoneità della coppia, ma l’esistenza di una barriera normativa aprioristica che impedisce di tradurre in effetti giuridici una valutazione concreta già positiva.
Il dato politico-giuridico più importante
La vera portata della rimessione del Tribunale di Venezia sta qui: il giudice minorile afferma che non è più sostenibile un sistema che, da un lato, riconosce crescente rilievo all’interesse del minore, alla genitorialità sociale e alla pluralità dei modelli familiari, ma, dall’altro, continua a escludere in via preventiva la coppia unita civilmente dalla procedura di adozione internazionale.
In altri termini, il contrasto non è solo tra norma e desiderio degli adulti. È tra una struttura normativa rigida e l’evoluzione costituzionale del principio di tutela del minore.
Se vuoi saperne di più, QUI il link alla discussione pubblica del 7 ottobre 2026.
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