Genitore di intenzione e genitore biologico: chi sono, cosa li distingue e quali diritti riconosce la legge

Nel dibattito giuridico contemporaneo su filiazione, famiglie arcobaleno e nuove genitorialità, una delle espressioni più ricorrenti è quella di “genitore di intenzione”.

Si tratta di una figura che nasce dall’evoluzione sociale, medica e giuridica delle forme familiari, ma che ancora oggi incontra limiti e incertezze nel sistema normativo italiano.

Comprendere chi è il genitore di intenzione, in cosa si differenzia dal genitore biologico e quali tutele giuridiche sono riconosciute è fondamentale per coppie, famiglie e professionisti che si confrontano con progetti genitoriali complessi e spesso transnazionali.

In questo articolo analizziamo il tema in modo chiaro ma rigoroso, alla luce della normativa vigente, della giurisprudenza più rilevante e delle prospettive di tutela concrete.

Nel diritto italiano, il genitore biologico è colui o colei che ha un legame genetico diretto con il minore.
Storicamente, la filiazione si fonda su due elementi principali:

– la procreazione biologica e

– il parto, che nel caso materno assume valore determinante

L’art. 269 c.c. stabilisce che la maternità è provata con l’atto di nascita, mentre la paternità è collegata al rapporto biologico o, nei casi previsti, al matrimonio.

Il genitore biologico è automaticamente titolare di diritti e doveri verso il figlio (es. obblighi di mantenimento, educazione e istruzione, artt. 147 c.c., 155 c.c. e 337ter c.c.)

Questo modello, però, non intercetta tutte le realtà familiari oggi esistenti.

Il genitore di intenzione è la persona che, pur non avendo un legame biologico con il minore, ha voluto, condiviso e costruito il progetto genitoriale fin dall’origine.

È colui o colei che partecipa consapevolmente alla decisione di avere un figlio, si assume responsabilità affettive, educative e morali ed esercita concretamente il ruolo genitoriale nella vita quotidiana del minore.

La nozione di genitore di intenzione è centrale soprattutto in relazione a coppie omosessuali, fecondazione eterologa, maternità o paternità intenzionale, filiazione da procreazione assistita effettuata all’estero.

In questi contesti, il criterio biologico risulta insufficiente a rappresentare la realtà affettiva e relazionale del minore.

La differenza più rilevante riguarda il riconoscimento giuridico: il genitore biologico è riconosciuto automaticamente, mentre il genitore di intenzione non lo è, salvo specifiche procedure.

In Italia, allo stato attuale, il genitore di intenzione non acquisisce automaticamente lo status di genitore, anche se il minore è cresciuto stabilmente con lui o lei.

La giurisprudenza, sia nazionale che sovranazionale, ha progressivamente spostato l’attenzione dal legame genetico al superiore interesse del minore, valorizzando la continuità affettiva, la stabilità dei legami familiari e la responsabilità genitoriale di fatto esercitata.

Tuttavia, questa apertura non ha ancora trovato una piena traduzione normativa.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 12193/2019) hanno affrontato il tema del riconoscimento dei figli nati all’estero da PMA, chiarendo che l’ordine pubblico non può essere interpretato in modo statico, ma deve tener conto dell’evoluzione dei diritti fondamentali.

La Corte ha però ribadito che, in assenza di una legge specifica, il riconoscimento del genitore di intenzione non può avvenire automaticamente attraverso la trascrizione dell’atto di nascita straniero.

La Corte Costituzionale (sent. n. 33/2021) ha escluso l’automatismo del riconoscimento, ma ha sottolineato l’esigenza di garantire al minore una tutela effettiva, indicando nella stepchild adoption uno strumento idoneo, seppur non sempre tempestivo.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dal caso Mennesson c. Francia (2014), ha affermato che il mancato riconoscimento dei legami familiari può violare il diritto del minore alla vita privata e all’identità personale.

La stepchild adoption consente al genitore di intenzione di adottare il figlio del partner, ai sensi dell’art. 44, lett. d), L. 184/1983.
È oggi il principale strumento utilizzato nelle famiglie non convenzionali per ottenere il riconoscimento giuridico del legame genitoriale.

Nonostante la sua importanza, la stepchild adoption presenta diverse criticità:

– i tempi lunghi di ottenimento della sentenza definitiva per l’adozione genera un lungo periodo di incertezza giuridica sulla condizione personale del minore;

– la valutazione viene fatta caso per caso, generandosi un clima di incertezza sugli orientamenti dei giudici, anche in ambito territoriale;

– l’obbligatorietà di un procedimento giudiziario e dell’assistenza tecnica di un legale espone il genitore a costi anche elevati, diventando così il diritto a vedere riconosciuto il rapporto di filiazione un lusso per persone abbienti;

– inoltre, per l’adozione in casi particolari è prevista la revoca (artt. 51 ss. L. n. 184/1983), promuovibile anche dal pubblico ministero pur se per mero inadempimento dei doveri genitoriali (art. 53), con irreversibile cesura del rapporto di filiazione, che non trova analogie né nella disciplina dell’adozione piena né in quella relativa alla responsabilità genitoriale

– vi sono poi alcune differenze in tema di diritti personali di godimento (es. l’art. 48 L. n. 184/1983 esclude per l’adottante l’usufrutto legale sui beni del minore, con compressione della piena e libera gestione del patrimonio familiare da parte del genitore nell’interesse dei figli)

Nel frattempo, il minore resta privo di una tutela piena e immediata.

Il periodo che intercorre tra la nascita del minore e l’eventuale conclusione del procedimento di adozione lo espone a una condizione di incertezza giuridica, incidendo sulla stabilità del suo status e sulla costruzione della sua identità personale. In questa fase, il minore resta vulnerabile alle dinamiche della coppia e subordinato, di fatto, alla volontà di uno solo dei due adulti di riferimento.

Il procedimento di adozione dipende esclusivamente dall’iniziativa dell’adottante e dalla permanenza della sua volontà fino alla conclusione del percorso. Ciò comporta che la decisione di assumere gli obblighi genitoriali resti interamente rimessa a chi, pur avendo condiviso il progetto di genitorialità e il ricorso alla PMA, può scegliere se confermare o meno tale responsabilità.

Non è riconosciuta alcuna legittimazione al minore, né ai suoi rappresentanti legali o al genitore biologico, per tutelarsi qualora il genitore intenzionale scelga di non procedere all’adozione. In questo modo, al genitore intenzionale è consentito sottrarsi agli obblighi assunti nel progetto genitoriale e, in caso di morte o crisi della coppia, il minore resta privo di qualsiasi diritto nei suoi confronti.

Parlare di genitore di intenzione non significa creare nuove figure astratte, ma riconoscere situazioni reali in cui:

– il minore cresce con due figure genitoriali

– uno dei genitori non ha tutele legali

 -i diritti del bambino rischiano di essere compressi

La differenza tra genitore biologico e genitore di intenzione, oggi, non è affettiva né educativa: è giuridica. Ed è proprio su questo piano che si gioca la protezione dei diritti fondamentali.

Ogni progetto genitoriale è unico e richiede un’analisi personalizzata. Le questioni legate a genitore di intenzione, filiazione, famiglie arcobaleno e stepchild adoption sono complesse e in continua evoluzione giurisprudenziale.

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