Quando il desiderio di diventare genitori incontra limiti normativi, sempre più persone scelgono di rivolgersi all’estero per realizzare il proprio progetto di famiglia. Ma cosa accade, una volta tornati in Italia, se l’atto di nascita non coincide con quanto previsto dalle nostre leggi?
L’art. 567 c.p., che punisce l’alterazione di stato, può trasformare il percorso di genitorialità in una questione penale.
In questo articolo spieghiamo in modo chiaro quando scatta il rischio di reato, quali sono le tutele e come affrontare la trascrizione di un atto di nascita estero in sicurezza.
Il Reato Di Alterazione Di Stato – Art. 567 C.P.
L’art. 567 c.p., rubricato “Alterazione di stato”, prevede che
chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni (dopo la Corte Cost n. 236/2016 la pena è identica a quella del primo comma) a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
Finalità della norma è quella di proteggere la certezza giuridica e sociale della famiglia e del rapporto di filiazione, contrastando condotte che, mediante falsi atti o dichiarazioni, alterino lo stato civile e generano situazioni fittizie.
La Procreazione All’estero E Il “Turismo Procreativo”: Implicazioni Penali
Il cosiddetto “turismo procreativo” riguarda il ricorso all’estero da parte di cittadini italiani a tecniche di procreazione o maternità surrogata vietate in Italia. La giurisprudenza ha affrontato la questione della possibile configurazione di reati, ed in particolare quelli previsti dagli articoli:
– 476–479 c.p. – Falso materiale o ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico
– 495 c.p. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
– 567, II, c.p. – Alterazione di stato
Cosa Dice La Cassazione? Cass. pen., VI, 13 aprile 2021, n. 13751
Rispetto al reato di alterazione di stato, ne è stata esclusa la configurabilità laddove l’atto di trascrizione riporti correttamente il contenuto della dichiarazione di nascita conforme all’ordinamento del luogo in cui è avvenuta la nascita.
Permangono invece profili di rilevanza penale con riferimento al reato di falsa attestazione sull’identità di altri ex art. 495 c.p.
Il Giudice di legittimità, nella sentenza indicata, afferma che il reato di alterazione di stato di cui all’art. 567, comma secondo, c.p. è integrato quando le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona sono rese al momento della formazione dell’atto di nascita, mentre, se intervengano successivamente (come nel caso della dichiarazione di nascita resa all’estero e solo successivamente riportata nell’atto di nascita), è configurabile la meno grave fattispecie di falsa dichiarazione in atto dello stato civile, prevista dall’art. 495, II, n. 1 c.p.
Neppure è contestabile al genitore la condotta di falsità in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale che forma l’atto di nascita. Egli, infatti, non commetterebbe nessuna falsità, limitandosi a verificare che la dichiarazione di nascita rilasciata nello stato estero sia conforme alle norme che in quel paese riconoscono lo status filiationis in tali condizioni.
Una voce fuori dal coro: Cass. n. 31409/2020
Non costituisce reato di alterazione di stato (art. 567, co. 2, c.p.) la trascrizione in Italia di un atto di nascita formato legittimamente all’estero, anche quando la nascita derivi da pratiche non consentite nel nostro ordinamento, come la maternità surrogata.
La giurisprudenza chiarisce che chi, nel rispetto della lex loci, si dichiara genitore davanti all’autorità straniera e richiede la trascrizione dell’atto in Italia, non commette falsità né dichiara il falso (art. 495 c.p.). La condotta, infatti, non ha carattere ingannevole: si tratta di una genitorialità validamente riconosciuta secondo la legge straniera, alla quale l’Italia rinvia per la formazione e trascrizione dell’atto di nascita (artt. 15 e 17 D.P.R. 396/2000).
Nel caso esaminato — relativo alla nascita di un minore in Ucraina tramite maternità surrogata eterologa, ammessa dalla legge locale — la trascrizione in Italia è stata considerata penalmente irrilevante, poiché l’atto era conforme alla normativa del Paese d’origine e rifletteva una situazione di genitorialità autentica.
Trascrivibilità dell’atto di nascita estero
Altro tema non meno problematico è quello della trascrivibilità del provvedimento che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore d’intenzione.
Le Sezioni Unite (38162/2022) hanno negato la trascrivibilità in Italia di un provvedimento straniero che accerta la filiazione di un minore nato all’estero mediante maternità surrogata (c.d. pratica dell’utero in affitto) e attribuisce lo status di figlio ad un soggetto che non ha alcun rapporto biologico con il minore. Ciò in quanto si porrebbe un contrasto con il divieto della surrogazione di maternità (art. 12 co. 6 L. 40/2004).
Per le coppie dello stesso sesso composte da due donne, la giurisprudenza ha invece riconosciuto – in casi specifici – la trascrivibilità dell’atto estero relativo al figlio nato all’estero con donazione di gameti e gestazione da una delle partner, purché l’atto sia formato secondo la lex loci e non contrasti con l’ordine pubblico italiano.
Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che non è trascrivibile l’atto estero che indica come genitore anche il “genitore d’intenzione” in una coppia di uomini che ha ricorso alla maternità surrogata in un altro Stato.
Per un quadro più completo sull’evoluzione giurisprudenziale sul tema, leggi anche il nostro articolo: Il doppio cognome: quando il nome di un figlio racconta la storia di entrambi i genitori
Qual è il discrimine?
La trascrivibilità dipende dal tipo di fecondazione/procreazione utilizzata, dal rapporto biologico tra genitore e figlio, dalla legge estera applicata e dal rispetto dell’“ordine pubblico” nazionale.
Per le coppie maschili che ricorrono alla maternità surrogata all’estero, la strada della trascrizione diretta è sostanzialmente preclusa; mentre per le coppie femminili la situazione può essere più favorevole, anche se resta soggetta ad accertamenti caso per caso.
In ogni ipotesi, è fondamentale l’affiancamento di un esperto che valuti il singolo progetto di genitorialità, l’atto estero, la normativa applicabile, e le possibili strategie (ad es. l’adozione in casi particolari ex legge n. 184/1983) per garantire la tutela del minore e della famiglia.
Cosa Fare Se l’Ufficiale Di Stato Civile Nega La Trascrizione? La Tutela Della Famiglia
Ai fini del riconoscimento dello status di figlio, nelle ipotesi in cui la trascrivibilità dell’atto di nascita venga negata, le alternative sono:
– l’impugnazione davanti al Tribunale del diniego opposto dall’Ufficiale di stato civile
– l’adozione in casi particolari – stepchild adoption
Come ti aiutiamo noi di Right4me – proteggere la genitorialità con consapevolezza
Diventare genitori è un atto d’amore, non un reato. Tuttavia, quando la burocrazia e il diritto sembrano ostacolare questo percorso, è fondamentale non sentirsi soli. Ogni storia familiare è unica e merita di essere ascoltata, compresa e tutelata con attenzione e competenza.
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